"IL DELFINARIO A TORVAIANICA NON PUO' APRIRE. ECCO PERCHE'"
Interrogazione parlamentare su studio della LAV contro "Zoomarine" in provincia di Roma
22 luglio 2005 - Lo zoo-delfinario “Zoomarine” di Torvajanica (Roma) annunciato aperto da fine luglio da una martellante campagna pubblicitaria ma ancora in costruzione con ben 20 milioni di euro di fondi, non può aprire.
Lo denuncia uno studio della LAV, raccolto in una lunga interrogazione rivolta dalla Senatrice ed Assessore all’Ambiente della Provincia di Roma, Loredana De Petris, al Ministro dell’Ambiente Matteoli.
“C’è chi sta spendendo fiumi di denaro per ultimare una prigione per animali non rendendosi conto nemmeno economicamente che il pubblico chiede ben altro contatto con gli animali, liberi ed in natura; c’è chi contava evidentemente di aprire prima dell’entrata in vigore del recepimento italiano della Direttiva europea sugli zoo, che è tardato ben tre anni e forse volutamente, proprio per permettere a Zoomarine di rientrare nella sanatoria di due anni peraltro rinnovabili sine die per le strutture già esistenti – ha dichiarato Giovanni Guadagna, responsabile nazionale LAV settore zoo – I tempi però non hanno coinciso e quindi ora si deve rispettare il Decreto Legislativo 73 entrato in vigore due mesi fa che esplicitamente inserisce fra le condizioni necessarie per il rilascio della licenza, il divieto “di far assumere atteggiamenti innaturali agli animali”, il divieto di svolgere attività di giostre e luna park “nelle stesse aree dove sono gli animali” e che gli spettacoli “possono avvenire solo in spazi lontani dai recinti di animali ed isolati acusticamente”, mentre a Torvajanica si annunciano gli animali stessi come protagonisti di piroette musicali”. E’ evidente quindi che su queste basi il Ministro dell’Ambiente Matteoli non avrà mai gli elementi per poter autorizzare la struttura”.
“Non solo ma il previsto lungo iter della domanda di licenza, domanda a quanto pare nemmeno ancora presentata dalla “Zoomarine SpA”, prevede un possibile Decreto del Ministro dell’Ambiente che deve essere concertato con altri due Ministri, quelli della Salute e delle Politiche Agricole, sentita la Conferenza Unificata e cioè l’organismo tecnico di consultazione delle Regioni, con il Lazio ora schierato contro l’apertura del delfinario-zoo – aggiunge Gianluca Felicetti, responsabile Rapporti istituzionali LAV – Non solo, ma questo atto deve essere preceduto da altri laboriosi atti quali la nomina di esperti autorizzati a controllare prima e dopo la licenza di questa ed altre strutture zoologiche sulla base di indicazioni provenienti anche da altri Ministeri, un Decreto concertato con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per fissare le tariffe per i controlli degli stessi esperti, l’istituzione del Registro dei giardini zoologici, e poi la presentazione da parte di “Zoomarine” di documentazione che attesti l’attivazione di una Convenzione “con apposite strutture adeguate ed idonee” ai sensi della legge dove poter trasferire gli animali in caso di chiusura, la documentazione che attesti la realizzazione di un programma veterinario preventivo e curativo, la partecipazione effettiva e quindi già in corso in ricerche scientifiche per la conservazione delle specie ed in attività di conservazione della biodiversità. Insomma una serie di caratteristiche che “Zoomarine” non può soddisfare”.
La LAV quindi chiede al Ministro Matteoli di non permettere l’ingresso, con il Corpo Forestale dello Stato, di alcun animale a “Zoomarine” e di far aprire un’inchiesta sull’eventuale uso di fondi pubblici per realizzare una struttura da “600mila visitatori l’anno” e che invece è una prigione per animali peraltro non attivabile.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Premesso che:
è stata annunciata l’apertura di un delfinario-zoo a Torvaianica, Comune di Pomezia (Roma);
il 17 maggio 2005 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Si chiede di sapere:
- se la struttura appartenente alla “Zoomarine Italia SpA”, società che ha fra i suoi fini anche quello di realizzare e gestire attività di “spettacolo” abbia inoltrato domanda per il rilascio della licenza obbligatoria per iniziare l’attività e poter aprire al pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo citato;
- se è stata presentata domanda, da quale data, per poter conoscere gli effetti dei centottanta giorni previsti dall’articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo citato, ovvero quelli necessari per poter o meno precedere al rilascio della licenza;
- se è completa e regolare la documentazione allegata alla domanda ai sensi dell’allegato 4 del Decreto Legislativo citato;
- in particolare se è soddisfacente la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo citato, indispensabili per il rilascio della licenza, fra i quali, “la partecipazione a ricerche scientifiche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie” e quindi partecipazione già effettiva ed in corso a più di una ricerca scientifica; “la partecipazione a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull’allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell’ambito naturale”e quindi partecipazione già effettiva ed in corso a più di un programma; “la promozione e l’attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché sulle problematiche di conservazione” e quindi più di uno ovvero programmi già effettivi ed in corso; “ospitare in conformità alle linee guida di cui all’allegato 1, gli animali volti a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l’altro, ad arricchire in modo appropriato l’ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarità delle specie ospitate”; “l’adozione, in conformità alle linee guida di cui all’allegato 3, di misure idonee ad impedire la fuga degli animali”; “la disposizione, in conformità alle linee guida di cui all’allegato 3, di misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori”; la tenuta “di un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata”; “il versamento degli importi delle tariffe” di cui all’articolo 9 commi 1 e 4 per i controlli necessari al rilascio della licenza;
- se fra la documentazione eventualmente presentata vi è anche quella atta a dimostrare di poter, ai sensi dell’articolo 3, “mantenere in conformità alle linee guida di cui all’allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l’attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione”, da chi e con quale qualifica sono stati firmati questi programmi e da chi e con quali qualifiche sono stati controllati, chi garantisce e con quali qualifiche “la supervisione di un esperto veterinario”, “la garanzia di un’assistenza veterinaria di routine” e “un’adeguata assistenza veterinaria 24 ore su 24 nell’arco dell’intera settimana”;
- se fra la documentazione eventualmente presentata vi sia “l’apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste” dal Decreto Legislativo citato, “al fine di assicurare in caso di chiusura il raggiungimento delle finalità del Decreto Legislativo”, poiché tale requisito – secondo l’articolo 3 comma 2 - è indicato come vincolante per il rilascio della licenza, e quali sono le strutture indicate già autorizzate in base al Decreto Legislativo citato;
- se il suo dicastero ha ottemperato all’individuazione degli esperti necessari ad espletare l’attività di controllo pre e post licenza, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo citato e se tale compito è stato svolto anche dai Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali sempre secondo tale articolo;
- se il suo dicastero ha istituito il registro dei giardini zoologici italiani di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo citato, requisito senza il quale non è possibile iscrivere e quindi autorizzare alcuna struttura;
- se, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha determinato con proprio Decreto le tariffe “per le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio della licenza ed all’espletamento dei controlli”, articolo 9 comma 2, requisito vincolante per poter procedere ai necessari controlli;
- se ritiene, alla luce della ragione sociale della società “Zoomarine Italia SpA” che prevede attività di spettacolo, che ciò sia compatibile con il dettato dell’Allegato 1 comma A) punto 3. richiamato dall’articolo 3 comma 1 lettera e), requisito fondamentale per il rilascio della licenza, ovvero che “la realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni artistiche può avvenire solo in appositi spazi, lontani dai recinti degli animali ed isolati acusticamente per non recare disturbo agli animali stessi”, poiché nella presentazione delle attività “Zoomarine” sottolinea che saranno addirittura gli animali stessi protagonisti degli spettacoli;
- se ritiene, alla luce della dichiarazione della società “Zoomarine Italia SpA”, vedi sito www.zoomarine.it, che prevede attrezzature da luna-park, “giochi e playground”, che ciò sia compatibile con il dettato dell’Allegato 1 comma A) punto 4. richiamato dall’articolo 3 comma 1 lettera e), requisito fondamentale per il rilascio della licenza, ovvero che “ciò è consentito solo in aree diverse da quelle destinate al mantenimento ed alla custodia ed all’esposizione al pubblico degli animali”;
- se ritiene che gli annunciati numeri degli animali siano compatibili con il dettato dell’Allegato 1 comma B) punto 3. ovvero che “gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti innaturali per le specie a beneficio del piacere del pubblico”, poiché tale aspetto è richiesto come obbligatorio per il rilascio della licenza da parte sua ovvero con Decreto, di concerto con i Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Unificata (articolo 4 comma 1);
- se ritiene che possano essere soddisfatti dalla “Zoomarine SpA” i requisiti indispensabili previsti dall’Allegato 1 comma B) punti 1, 2, 3, 4, 5; comma C) punti 1b, 1c; comma D); comma E) punti 1, 2, 3, 5, 6, 7; comma F); comma G punti 1, 4, 6, 7. Dall’Allegato 2 comma A) punti 5,6,7,8,910,11 e 12. Dall’Allegato 3 comma B) punto 6, comma C). comma E), comma F), comma I) punto 4, comma L) punto 3); comma M) punto 1);
- se non ritenga comunque di vietare l’ingresso e la detenzione di qualsiasi animale nella struttura “Zoomarine” tanto più alla luce di quanto disposto dalla Direttiva 1999/22/CE articolo 4 comma 2;
- se non ritienga di attivare l’attività di controllo prevista per il Corpo Forestale dello Stato di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo citato anche ai fini di far cessare eventuali esercizio d’attività senza la licenza di cui all’articolo 4, con le sanzioni previste dall’articolo 8 e, poiché la norma citata è di protezione degli animali, mancando tali presupposti di legalità, se non si configuri attività di maltrattamento degli animali di cui all’articolo 544 ter ed all’articolo 727 seconda parte del Codice penale.
- se non ritenga, in assenza di licenza, di ordinare con decreto la chiusura della struttura “Zoomarine” di Trovaianica secondo le modalità dettate dall’articolo 4 comma 2 lettera a) e dall’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo citato.
Sen. Loredana De Petris